La modifica dell’ambito territoriale delle farmacie ai sensi dell’art. 5 L. n. 362 del 1991 può essere disposta ogni qualvolta la pianta organica non consente più di mantenere i livelli del servizio pubblico già assicurati alla popolazione, con il rischio di pregiudicare gli standard dell’assistenza farmaceutica. Lo afferma una recente sentenza del Consiglio di Stato Gli incrementi di popolazione o gli spostamenti di quest’ultima costituiscono normalmente i presupposti sulla base dei quali può essere disposta la modifica dell’ambito territoriale delle farmacie ai sensi dell’art. 5 L. n. 362 del 1991.
Ebbene, tale norma non opera solo in questi casi, ma “ogni qualvolta la pianta organica non consente più di mantenere i livelli del servizio pubblico già assicurati alla popolazione, con il rischio di pregiudicare gli standard dell’assistenza farmaceutica”.
È quanto ha affermato, con estrema novità, il Consiglio di Stato con la recente sentenza del 18.10.2024 n. 8346, consentendo la modifica della pianta organica poiché in difetto sarebbe stata pregiudicata l’assistenza farmaceutica sul territorio: nella vicenda trattata, i cittadini potevano beneficiare di sole due sedi farmaceutiche e non già delle tre sedi previste per legge.
Da ormai qualche tempo il Consiglio di Stato ci ha abituato a una lettura delle norme, in materia di farmacia, oserei dire sostanzialista, nonostante il contesto si caratterizzi per una rigida predeterminazione amministrativa del numero e della dislocazione delle farmacie presenti sul territorio.
Infatti, l’art. 5 citato dispone che è possibile modificare la circoscrizione delle sedi farmaceutiche quando risultino “intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione, anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti”.
Pur riferendosi alla norma citata, il Consiglio di Stato ha ritenuto che essa preveda solo una delle possibili ipotesi che possono condurre alla modifica dell’ambito territoriale delle farmacie, ben potendo trovare applicazione in tutti quei casi in cui la vigente pianta organica delle sedi farmaceutiche non consenta più di conservare la qualità del servizio pubblico già garantito alla popolazione.
Da qui, la considerazione che la previsione normativa in questione non sia “tassativa” e che ritenendola, invece, tale si ponga “in contrasto con la funzione della norma e con il principio di tutela della salute”.
La questione nello specifico
Un Comune veneto, che contava 11.578 abitanti, aveva all’attivo due sole sedi farmaceutiche, mentre, in applicazione del parametro 1/3.300 di cui al decreto Monti, era obbligato a istituire la terza sede con facoltà di istituirne una quarta e, in tal senso, aveva provveduto.
Le nuove sedi farmaceutiche erano inserite, per la loro assegnazione, nell’ambito del concorso straordinario bandito dalla Regione Veneto ma, all’esito dei primi interpelli dei candidati risultati vincitori del concorso, le medesime non erano state assegnate, non essendoci soggetti interessati.
Successivamente, il Comune evidenziava il calo demografico intervenuto tra il 2010 e il 2017 e proponeva la soppressione della quarta sede farmaceutica oltre che la rideterminazione del territorio della terza sede, prevedendone la collocazione nell’ambito della zona sud del capoluogo e cioè nell’ambito del territorio di pertinenza della farmacia che ha fatto causa al Comune.
La farmacista titolare della sede ridotta ha, infatti, chiamato in causa l’Amministrazione dinnanzi al Tar. per il Veneto chiedendo l’annullamento della deliberazione con la quale lo stesso aveva proceduto alla modifica della sua sede farmaceutica.
In particolare, la farmacista “lesa” dal restringimento dell’ambito territoriale della sede ha evidenziato che, a fronte del calo complessivo di popolazione residente, il Comune avrebbe potuto giungere alla revisione in riduzione della circoscrizione della sua farmacia solo se in essa si fosse registrato un significativo aumento di popolazione residente, in realtà vi era stato un decisivo calo; dunque, era ingiusta la riduzione subita.
I Giudici
In primo grado, il Tar per il Veneto non ha ritenuto fondato il ragionamento e, in seguito, anche il Consiglio di Stato si è espresso negativamente.
Sparigliando le carte, il Consiglio di Stato è andato oltre il ragionamento della farmacista sull’incremento o meno della popolazione, non considerandolo come tassativo ed esclusivo per la modifica della delimitazione delle zone farmaceutiche in cui collocare le nuove farmacie o per l’individuazione di zone di decentramento di quelle già esistenti.
In particolare, il giudice ha ritenuto che l’adozione della modifica della pianta organica fosse corretta perché quella preesistente determinava un notevole pregiudizio all’accesso alle farmacie così come ubicate sul territorio: i cittadini potevano beneficiare di sole due sedi farmaceutiche, e non già delle tre sedi, come previsto per legge, stante la protratta non assegnazione della terza negli anni.
È dunque, la “disfunzionalità” della precedente pianificazione territoriale delle farmacie che, emergendo in modo evidente, ha spinto il Consiglio di Stato a rigettare il ricorso della farmacista che subiva una riduzione della perimetrazione della propria sede farmaceutica.
In altri termini, la necessità di garantire l’interesse della popolazione a un adeguato livello di assistenza farmaceutica ha consentito di ammettere la modifica delle circoscrizioni territoriali delle sedi farmaceutiche esistenti, nonostante che la norma espressamente non individuasse lo specifico caso trattato.
Sicché sembra di poter cogliere che le modifiche degli ambiti perimetrali delle farmacie possano non seguire dei rigidi paletti, ma piuttosto essere consentite tutte le volte che si crei una situazione che impedisca ingiustificatamente l’accessibilità al servizio da parte dei cittadini.
Naturalmente, per potere funzionare adeguatamente, questa nuova situazione deve trovare, quale contraltare, un equilibrato esercizio del potere di pianificazione del servizio farmaceutico sul territorio da parte dell’Amministrazione competente, cosa che sempre non è. Solo così la farmacia potrà garantire una efficiente capillarità.
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