Trust: con questo istituto giuridico d’origine anglosassone si può legittimamente trasferire una farmacia agli eredi del titolare, anche se ancora privi del titolo professionale. Si concede così di conservare la farmacia per il tempo necessario a conseguirlo.
La possibilità di trasferire legittimamente una farmacia utilizzando l’istituto del “Trust”, un tempo controversa, veniva affermata dal TAR Lombardia, sezione di Brescia, in una sentenza del 30 luglio 2014, n. 890, stabilendo così la possibilità di agevolare il trasferimento della titolarità di esercizi farmaceutici agli eredi, sebbene ancora privi del titolo professionale.
Trust, cos’è
Si tratta di un istituto giuridico anglosassone del “Common low”, attraverso il quale i beni di un soggetto vengono separati dal resto del suo patrimonio per perseguire specifici interessi a favore di determinati beneficiari. Può essere anche utilizzato per raggiungere uno scopo ben individuato.
Questi beni vengono poi gestiti da una persona fisica (trustee) o da una società professionale (trust company). Nel caso della sentenza citata, l’Asl bresciana, nella competenza della quale il titolare della farmacia era deceduto, aveva ritenuto la illegittimità di tale modalità di trasferimento -peraltro regolarmente approvata dal Tribunale Civile- perché giudicata elusiva della vigente legislazione farmaceutica.
La questione era stata portata dinanzi al TAR Lombardia, il quale si esprimeva di contrario avviso, affermando a sua volta l’illegittimità del negato riconoscimento, annullando quindi il provvedimento della Asl. I Giudici bresciani affermavano che il “trust” è pienamente conforme alle norme in materia di cessione di un esercizio farmaceutico, dando un’articolata motivazione. Affermavano testualmente: “Il trust è il mezzo per garantire la possibilità del subentro generazionale nell’attività di famiglia in presenza di eredi ancora privi dei requisiti richiesti dalla legge”, nella fattispecie, essendo stato previsto l’”affidamento della gestione a un “trustee” individuato nella società “farmacia” fino al subentro degli eredi”.
Tale possibilità di subentro generazionale nell’attività di famiglia degli eredi è espressamente riconosciuta e prevista, purché la farmacia venga gestita da una figura equiparabile al direttore responsabile.
E tale doveva ritenersi senz’altro il “trustee”, che nella fattispecie aveva il requisito professionale richiesto dalla legge. D’altronde, una tale positiva valutazione era stata effettuata anche dal Tribunale Civile che aveva autorizzato il trasferimento.
Poco tempo dopo, il TAR calabrese andava di diverso avviso (Sezione di Reggio Calabria, con sentenza del 14 dicembre 2018 n. 781), mentre il Consiglio di Stato ha avuto un atteggiamento oscillante.
Questo, però, finché non si è pronunciato in Adunanza Plenaria con sentenza n. 5 del 14 aprile 2022, che affronta più in generale tutte le problematiche legate all’assegnazione e trasferimento di sedi farmaceutiche, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 124 del 2017.
Vale a dire la normativa che, modificando l’art. 7 comma 1 della legge n. 367/91, ha esteso la possibilità di diventare titolare dell’azienda farmaceutica anche alle società di capitali (fermo restando che la direzione di una farmacia gestita da una società deve essere affidata a un farmacista idoneo).
D’altro canto, anche la Cassazione ha più volte affermato che ogni contratto, che conferisca a terzi soltanto diritti di partecipazione economica nell’ambito dell’attività di una farmacia, lasciandone titolarità e gestione a un farmacista, non viola le disposizioni di legge.
Conclusioni
Tra i vari strumenti giuridici a disposizione, quindi, anche il Trust può essere utile per consentire agli eredi di un titolare di una farmacia, che non abbiano ancora conseguito il requisito professionale richiesto dalla legge, di “conservare” la farmacia per il tempo necessario a conseguirlo.
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