Il “Projet financing”: un’opportunità

Sembra scomodare una procedura complessa, eppure il project financing, o finanza di progetto, è uno dei possibili strumenti che i Comuni possono utilizzare per gestire le farmacie di cui possiedono la titolarità. Per altro verso, i farmacisti privati interessati alla potenziale concorrenza possono impiegare i propri mezzi economici per partecipare alla gestione della comunale “vicina di casa”.

Perché utilizzarlo?

Il tema si pone soprattutto in questo momento e la ragione è presto detta: trascorso l’anno pari (2024) di revisione della pianta organica delle farmacie, alcuni Comuni hanno proceduto all’istituzione di una nuova sede farmaceutica, per poi prelazionarla, ma si trovano in difficoltà nella concreta gestione.

Spesso, infatti, risulta complicato per gli enti gestire le farmacie direttamente: a volte manca il personale capace di svolgere l’attività, altre la competenza specifica, altre ancora (forse è il caso più frequente), mancano gli strumenti finanziari per gestire la farmacia. Ecco allora che il ricorso al capitale privato diventa lo strumento per offrire il servizio alla popolazione.

Cosa stabilisce la normativa speciale sulle farmacie

La normativa di settore prevede solo alcune figure tipiche di gestione, e cioè quella in economia (direttamente da parte dell’ente), a mezzo di azienda speciale, di consorzi tra Comuni titolari di farmacia, oppure a mezzo di società di capitali costituite tra il Comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il Comune abbia la titolarità (art. 10 L. 362/1991).

Cosa è il parternariato pubblico-privato?

Alle modalità di gestione più tradizionali, sopra indicate, vanno aggiunte quelle previste dalla normativa sugli appalti pubblici, di cui al recente D.lgs 36/2023 e, in particolare, il cosiddetto partenariato pubblico privato (Ppp), che si sostanzia nella previsione di diversi strumenti di cooperazione tra il settore pubblico e quello privato. Ciò accade in special modo qualora vi sia la necessità di realizzare un servizio, come quello farmaceutico, che implichi uno studio di fattibilità tecnica ed economica-finanziaria da affidare in tutto o in parte al capitale e alla responsabilità privata, nonostante la titolarità rimanga in capo all’amministrazione.

Nell’ambito del parternariato pubblico-privato, i principali moduli utilizzabili per la gestione della farmacia da parte dei Comuni sono due. Con il primo, la selezione del gestore del servizio dipende dall’amministrazione pubblica, che provvede a redarre un progetto di fattibilità del servizio, su cui si attiverà una gara per la selezione del “migliore” sul mercato. Spetterà poi all’aggiudicatario provvedere a predisporre il successivo livello progettuale in termini tecnici ed economici. È il tipico caso della gestione della farmacia a mezzo di concessione.

Con il secondo, invece, l’iniziativa è rimessa al privato: sin dall’inizio è lui stesso a predisporre e poi proporre all’ente un progetto di gestione del servizio. Si parla in questo caso di “finanza di progetto”.

Cosa è la “finanza di progetto” o procedura a iniziativa privata?

In tale procedura è il soggetto privato a ideare un progetto di gestione della farmacia comunale con le peculiarità in cui intende svilupparlo. In dettaglio, accade che
– il proponente (soggetto privato) presenti all’Amministrazione comunale una proposta di gestione del servizio farmaceutico comunale che deve contenere:
1. un progetto di fattibilità;
2. una bozza di convenzione tra il privato e l’ente comunale;
3. un piano economico-finanziario del progetto da sviluppare;
4. la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.
– una volta ricevuta la proposta, l’ente comunale ha 90 giorni di tempo per valutarne la fattibilità.
– l’ente comunale pubblica sul sito internet istituzionale l’esito della verifica di fattibilità e provvede a darne comunicazione al soggetto privato che lo ha proposto.
– nel caso in cui il progetto superi l’esame di fattibilità, lo stesso viene inserito negli strumenti di programmazione dell’ente comunale.

La gara non può mancare

Una volta che l’ente comunale ha approvato la proposta, questa viene messa a gara nei tempi previsti dalla programmazione comunale. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo. I concorrenti, compreso colui che ha avuto l’iniziativa del progetto, presentano la propria offerta che deve contenere:
il piano economico-finanziario;
la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;
le eventuali varianti migliorative al progetto di fattibilità posto a base di gara, cioè quello del proponente.

Diritto di prelazione

Al soggetto privato promotore dell’iniziativa è riconosciuto il diritto di prelazione e cioè uno speciale “favore” nella procedura comparativa di scelta dell’aggiudicatario. Infatti, nel caso in cui un concorrente presenti un’offerta più vantaggiosa, il proponente ha comunque il diritto di offrire all’ente comunale le stesse condizioni proposte da quest’ultimo e di vedersi aggiudicata la concessione. Il diritto di prelazione può essere esercitato entro 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, dichiarando di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario.

La società di scopo

Per il caso in cui il valore della gara sia superiore alla soglia di rilevanza comunitaria (si parla indicativamente di oltre 5 milioni di euro), il che può accadere se la gestione riguardi più farmacie comunali, il bando di gara prevede l’obbligo per l’aggiudicatario di costituire una “società di scopo”. Essa assumerà la forma della società di capitali, sia essa società per azioni o a responsabilità limitata, e conterrà i requisiti stabiliti dal bando di gara.

(Avv. Silvia Stefania Cosmo, Farma Mese n.3 – 2025 ©riproduzione riservata)

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