Il nuovo “Accordo Collettivo Nazionale” tra le farmacie e il Ssn contiene anche una specifica disciplina sui servizi che le farmacie possono erogare. Sono norme di grande interesse, perché indicano chi, come e quando operare per attuare la “farmacia dei servizi”
Dal 19 marzo 2025 l’Accordo collettivo nazionale tra le farmacie e il Ssn è ufficialmente un testo che, contenendo anche una specifica disciplina dei servizi erogati dalle farmacie, contribuisce a uniformarne e orientarne i futuri sviluppi in un solco normativo che ha già dei chiari fondamenti. Analizziamoli punto per punto.
Il caposaldo – Uno dei più importanti si rinviene nel Dm 16 dicembre 2010, nel quale si precisa chiaramente che “le prestazioni in farmacia non sono «alternative» alle prestazioni di diagnostica clinica… “bensì una loro integrazione”, il che implica che non vi sono invasioni di campo ma, semmai, complementarità tra i due ambiti.
Il contenuto – Su questa linea debbono leggersi le prescrizioni contenute nel capo III della Convenzione, rubricato “farmacia dei servizi”, e nell’allegato 4 che insieme contengono la sintesi della normativa vigente, non senza alcune integrazioni che hanno il pregio di uniformare la disciplina sul territorio nazionale. Poi, a successivi accordi integrativi regionali vengono rimesse le modalità, i termini e le condizioni per l’esecuzione dei servizi ivi compresa la remunerazione. Vediamo in sintesi i singoli servizi:
Le prenotazioni delle prestazioni (art. 19)
In questo articolo rientrano sia l’attività richiesta alle farmacie di prenotazione e cancellazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, sia la richiesta e la riscossione delle quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e di consegna del referto.
Le farmacie assicurano queste attività tramite il sistema Cup di riferimento, la cui connessione avviene secondo le regole del Spc (sistema pubblico di connettività). Le regioni possono prevedere l’integrazione del Spc con piattaforme informatiche e il processo deve essere garantito a tutte le farmacie aderenti al servizio.
La Convenzione svolge un rinvio al Dm 8 luglio 2011 che esplicitamente disciplina la procedura di prenotazione individuando 5 fasi: 1) informativa-raccolta consenso; 2) riconoscimento dell’assistito 3) prenotazione 4) servizio di pagamento 5) spedizione e ritiro dei referti. Il titolare o il direttore rispondono di eventuali errori nel processo di prenotazione qualora siano dovuti a carenze nella gestione del servizio a loro imputabili, il che significa che rispondono di tutto quanto è a loro riconducibile nell’ambito dello svolgimento dell’attività professionale.
Somministrazioni vaccinali, prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’autocontrollo e di seconda istanza, esecuzione di test diagnostici, telemedicina e utilizzo dei dispositivi strumentali (art. 20)
Tra le novità meritano menzione i requisiti minimi richiesti:
a) attrezzature e presidi medico chirurgici in relazione alla specificità delle prestazioni da erogare (lettino, sedia/poltrona, chaise long ecc.);
b) dotazione minima per la gestione dell’emergenza;
c) presenza di servizi igienici;
d) un’area dedicata di 5 metri quadri 1) per le prestazioni relative all’utilizzo dei dispositivi per la misurazione, non invasiva, della pressione arteriosa, della capacità polmonare tramite auto-spirometria, della saturazione percentuale dell’ossigeno; 2) per il monitoraggio non invasivo della pressione arteriosa e dell’attività cardiaca; 3) per fare elettrocardiogrammi con modalità di telecardiologia in collegamento con centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali.
Dove e come?
Nel caso in cui la struttura della farmacia non consenta il rispetto delle predette condizioni, le prestazioni possono essere effettuate al di fuori degli orari ordinari di apertura e, per l’ipotesi di svolgimento di prestazioni in aree locali o strutture anche esterne alla farmacia, l’attività è svolta previo rilascio di apposita autorizzazione da parte dell’amministrazione sanitaria territorialmente competente. Il titolare della farmacia o il direttore rispondono della corretta installazione e manutenzione dei dispositivi utilizzati secondo le indicazioni fornite dal fabbricante, della inesattezza dei risultati analitici qualora questa sia dovuta a carenze nell’installazione e manutenzione delle attrezzature utilizzate.
Va evidenziata l’importanza del richiamo al Dm 16 dicembre 2010 con riguardo agli obblighi informativi che gravano sul farmacista e gli impongono di:
– esporre nei locali della farmacia le tipologie di prestazioni senza dizioni che richiamino espressamente o indirettamente esami di laboratorio non eseguibili presso le farmacie;
– fornire suggerimenti idonei sull’impiego del dispositivo per test autodiagnostico;
– indicare all’utente la differenza tra test di prima istanza e analisi svolte in laboratorio autorizzato;
– informare che i risultati dei test devono essere verificati con il medico prescrittore, che indicherà le opportune iniziative terapeutiche.
Prestazioni da parte di infermieri e fisioterapisti (art. 21)
L’infermiere, su prescrizione del medico, all’interno della farmacia provvede alla corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico terapeutiche e può avvalersi del supporto di operatori sociosanitari ove operanti presso la farmacia. Nell’ambito delle competenze del proprio profilo professionale, gli infermieri supportano alle determinazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’autocontrollo, effettuano medicazioni e cicli iniettivi intramuscolo, attività concernenti l’educazione sanitaria e la partecipazione a programmi di consulting anche personalizzato e a iniziative finalizzate a favorire l’aderenza dei malati alle terapie. Possono intervenire altresì d’urgenza, oltre che per il supporto all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico, anche nelle situazioni igienico sanitarie d’urgenza previste dal profilo professionale di appartenenza.
Il fisioterapista, su prescrizione del medico, può svolgere le prestazioni del programma volto alla prevenzione, individuazione e superamento del bisogno riabilitativo, l’attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie psicomotorie cognitive e viscerali e verificare le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.
Novità: rispetto alla disciplina ministeriale emerge la previsione che le prestazioni possono essere erogate anche in forma di teleassistenza e telemonitoraggio.
Quando? Per lo svolgimento di queste prestazioni l’autorità sanitaria competente provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda da parte della farmacia e, spirato inutilmente il termine, l’autorizzazione si intende concessa.
Sono previsti anche i requisiti minimi che la farmacia deve rispettare e cioè:
– uno spazio di 9 metri quadri per le prestazioni infermieristiche dei fisioterapisti
– l’utilizzo di attrezzature e presidi medico chirurgici in relazione alla specificità delle prestazioni da erogare (lettino, sedia, poltrona e via dicendo)
– una dotazione minima per la gestione dell’emergenza
– i servizi igienici per disabili.
Le attività erogate presso le farmacie o al domicilio del paziente devono essere effettuate dai professionisti sanitari nel rispetto dei profili professionali, con il coordinamento organizzativo e gestionale del farmacista titolare o direttore.
Gli ulteriori servizi (art. 22)
La Convenzione richiama, infine:
– l’assistenza domiciliare integrata per la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici necessari e la preparazione di dispensazioni miscele per la nutrizione artificiale e i medicinali antidolorifici erogabili sulla base delle indicazioni dell’azienda territorialmente competente, nel rispetto del criterio della farmacia più vicina all’abitazione del paziente
il monitoraggio della terapia farmacologica degli assistiti, soprattutto dei pazienti cronici, anche a domicilio (adesione alla terapia o interazione tra farmaci e con gli alimenti ecc.)
– il monitoraggio dei consumi farmaceutici di farmaci non Ssn, ai fini della farmacovigilanza
– la partecipazione ad attività di screening e il processo di presa in carico dei cittadini
– l’attivazione del servizio di accesso personalizzato ai farmaci,
– la fornitura di strumenti informatici per la televisita.
L’Accordo integrativo regionale può disciplinare altri diversi servizi, come, per esempio, le vaccinazioni, l’esecuzione di test diagnostici, le prestazioni di telemedicina, l’utilizzo di dispositivi strumentali e le normative attinenti i locali dove effettuare i servizi. Temi di grande interesse, che affronteremo nel prossimo numero di Farma Mese.
(Avv. Silvia Stefania Cosmo, Farma Mese n. 4– 2025 ©riproduzione riservata)