Assunzioni e collaborazioni, i diversi tipi di contratto in farmacia

Dal tempo indeterminato a quello determinato e poi ancora “part-time” o “apprendistato”. In farmacia possono lavorare anche altri professionisti ed ecco allora l’opportunità di conoscere altre tipologie di rapporti: dai Co.co.co, al lavoro autonomo e a quello occasionale. Ecco le differenti caratteristiche

C’è l’occasione di assumere un farmacista collaboratore? Ebbene, sono diverse le tipologie contrattuali a disposizione di un titolare di farmacia privata per inserire personale. Di seguito le analizzeremo una per una, partendo dal contratto di lavoro subordinato.

  • A TEMPO INDETERMINATO(full-time) – È la tipologia ordinaria di rapporto, intesa come l’accordo con cui il lavoratore si obbliga a prestare la propria attività manuale o intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro a fronte di un determinato corrispettivo (art. 2094 C.C.).

Gli elementi principali consistono nella retribuzione e nella subordinazione del lavoratore, cioè l’assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro che si estrinseca nell’emanazione di direttive specifiche e in un’attività di vigilanza e controllo ed esercizio del potere disciplinare.

Oltre al lavoro a tempo pieno e indeterminato, nell’ambito dei rapporti di lavoro subordinato, esistono diverse tipologie contrattuali che presentano specifiche caratteristiche:

  • CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (D. Lgs. n. 81/2015) – È un contratto di lavoro subordinato in cui è prevista una durata predeterminata, attraverso l’apposizione di un termine. La durata massimaè di 12 mesi, con possibilità di estensione a 24 mesi, ma solo in presenza di almeno una delle causali previste:
  • nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’art. 51 D.Lgs. n. 81/2015;
  • nei contratti collettivi applicati in azienda, e, comunque, entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
  • in caso di sostituzione di altri lavoratori.

Qualora sia superato il limite di durata dei 12 mesi, oppure sia superato il limite dei 24 mesi con le causali, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine. Possono essere previste al massimo 4 proroghe (riferite alla stessa attività per cui il contratto è stato stipulato) nell’arco di 24 mesi. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data della quinta proroga.

Il contratto a tempo determinato può essere rinnovato esclusivamente a fronte delle circostanze previste dalle causali. È necessario che sia rispettato un intervallo temporale tra la sottoscrizione dei due contratti a termine, stipulati tra le stesse parti e per le stesse mansioni, di:

  • 10 giorni per i contratti fino a 6 mesi;
  • 20 giorni per i contratti di durata superiore a 6 mesi.

Qualora siano violate le disposizioni su tali interruzioni temporali, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Limiti: i datori di lavoro possono assumere lavoratori a termine in misura non superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato, in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi. Inoltre, il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato per almeno 6 mesi, può far valere il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato eseguite dal datore di lavoro, entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni svolte.

  • PART TIME ( Lgs. n. 81/2015 art. 4-12): non si tratta di una tipologia contrattuale a sé stante, ma di una forma di occupazione flessibile con un particolare regime dell’orario di lavoro, inferiore rispetto a quello ordinario a tempo pieno (full-time) pari, di regola, a 40 ore settimanali o a quello comunque determinato dalla contrattazione collettiva. La riduzione dell’orario di lavoro può essere:
  • di tipoorizzontale, il dipendente lavora tutti i giorni per un orario inferiore rispetto all’orario normale giornaliero;
  • di tipo verticale, il dipendente lavora a tempo pieno, soltanto alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno;
  • di tipomistoprevede una combinazione delle due forme precedenti.

Il contratto di lavoro part-time richiede la forma scritta ai fini della prova e deve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. La modulazione dell’orario può essere modificata mediante l’apposizione nel contratto di apposite clausole:

  • le clausole flessibili prevedono la possibilità di modificare la collocazione temporale della prestazione di lavoro e possono essere contenute in tutte e tre le tipologie di contratto part-time;
  • le clausole elasticheprevedono la possibilità di aumentare il numero delle ore della prestazione di lavoro rispetto a quanto fissato originariamente e possono essere previste nei rapporti di part-time di tipo verticale o misto.
  • CONTRATTO DI APPRENDISTATO – È per definizione un contratto di lavoro a tempo indeterminato, rivolto ai ragazzi di età compresa fra i 15 e i 29 anni.

L’elemento che caratterizza l’apprendistato è che l’obbligazione posta a carico del datore di lavoro come corrispettivo della prestazione di lavoro è l’erogazione non soltanto della retribuzione, ma anche della formazione necessaria all’acquisizione delle competenze professionali o alla riqualificazione di una professionalità. Mentre l’apprendista ha il vantaggio di imparare una professione, il datore di lavoro ha la possibilità di beneficiare di agevolazioni di tipo normativo, contributivo ed economico. Il contratto di apprendistato prevede la forma scritta del contratto, del patto di prova e del piano formativo individuale (Pfi).

Esistono tre tipologie di contratti di apprendistato, diverse per finalità, soggetti destinatari e disciplina normativa:

  • apprendistato per l’ottenimento di qualifica e diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • apprendistato professionalizzante;
  • apprendistato di alta formazione e di ricerca.

La formazione integrata in un contratto di lavoro può essere utile, non soltanto per i giovani, ma anche per coloro che intendono acquisire nuove competenze per reinserirsi nel mondo del lavoro. Per questo, con l’apprendistato professionalizzante, è possibile assumere anche lavoratori in mobilità o percettori di un trattamento di disoccupazione. Considerata la specifica finalità di riqualificazione professionale non è previsto alcun limite di età per tale rapporto di apprendistato.

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Fra le tipologie di rapporti che, invece, non sono annoverate nell’ambito del lavoro subordinato, si segnalano:

  • COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (CO.CO.CO) – Sono quei rapporti di lavoro nei quali il collaboratore si impegna a compiere un’opera o un servizio, a carattere prevalentemente personale e in via continuativa, a favore del committente e in coordinamento con quest’ultimo, ma senza che sussista alcun vincolo di subordinazione. I co.co.co. vanno obbligatoriamente iscritti alla Gestione separata e sono, altresì, assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali. Hanno diritto a percepire: l’indennità di maternità e paternità; l’indennità per congedo parentale; l’assegno per il nucleo familiare; l’indennità per malattia e per degenza ospedaliera; l’indennità di disoccupazione (Dis-Coll).
  • LAVORO AUTONOMO – Le caratteristiche del lavoro autonomo possono essere così riassunte: nessun vincolo di subordinazione tra prestatore e committente; obbligo per il prestatore di realizzare l’opera o il servizio stabilito nel contratto; assunzione del rischio, in capo al prestatore, connesso all’esecuzione dell’opera/servizio; esecuzione della prestazione in completa autonomia, finalizzata al compimento dell’opera o del servizio nel rispetto di quanto definito nel contratto; corrispettivo della prestazione denominato “compenso/onorario” e non “retribuzione” e non legato esclusivamente al tempo impiegato ma al risultato finale.
  • LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE – Il lavoratore si obbliga a compiere un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazionee in assenza di coordinamento con il committente. Esso si differenzia dal lavoro autonomo abituale non per la natura della prestazione svolta, ma per il carattere episodicodella prestazione stessa. La prestazione di lavoro autonomo si può considerare occasionale quando viene eseguita in modo non abituale o saltuaria e il compenso pattuito non supera il limite di 5.000€ annui. Il committente ha l’obbligo di comunicare preventivamente all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali mediante SMS o per posta elettronica.

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