Danni causati da oggetti, addobbi e arredi: farmacista responsabile

La farmacia e il suo titolare sono responsabili dei danni causati ai clienti da oggetti, addobbi e arredi presenti in farmacia, ma non sempre: ecco una sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno.

Un cliente, uscendo da una farmacia, inciampa su un addobbo, cade e si fa male. Parte allora una causa al titolare della farmacia, per ottenere il risarcimento dei danni di inabilità temporanea e postumi permanenti, conseguenti all’incidente. In pratica, il cliente invoca la responsabilità del titolare ai sensi dell’art. 2051 del Codice Civile per i danni cagionati da cose in custodia -quali sarebbero appunto gli addobbi collocati nella farmacia- e, in generale, quella di cui all’art. 2043 dello stesso codice per danni derivanti da fatto doloso o colposo.

Vediamo, in particolare, che cosa riporta il Codice Civile: l’art. 2051 stabilisce che: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza del 9 luglio 2024, ha però respinto la domanda di risarcimento, per le modalità del tutto accidentali dell’infortunio. Il cliente, infatti, era inciampato in un drappo di tulle rosso ben visibile; non erano, quindi, pericolosi né l’oggetto, né il modo con cui era stato collocato; sarebbe bastato un comportamento di normale cautela da parte dell’infortunato per evitare l’incidente. L’addobbo -questa la conclusione del giudice- ha rappresentato, pertanto, l’occasione ma non la causa dell’incidente, da ritenersi quindi avvenuto per caso fortuito ed evitabile, con una normale attenzione da parte dell’infortunato.

Questa volta è andata bene al titolare e alla farmacia, ma il caso ci ricorda che comunque sia è sempre necessaria una grande attenzione e prudenza quando si collocano arredi e addobbi, anche gli stessi oggetti destinati all’esposizione, alla comunicazione e alla vendita nei locali di accesso al pubblico. Del resto, la citata norma di riferimento, ovvero l’art. 2051 del Codice Civile, pone a carico del custode della cosa che ha provocato il danno la prova del caso fortuito, che in questo caso il Tribunale ha individuato nella disattenzione del cliente.

Diversa, invece, sarebbe stata la decisione se, nel corso dell’istruttoria della causa, fosse emersa una pericolosa o non ben visibile collocazione del drappo di tulle, sul quale è inciampato lo sfortunato cliente.

(di Alfonso Marra, magistrato, Farma Mese N. 1/2-2025 ©riproduzione riservata)

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