La legge prevede un criterio demografico e uno topografico per consentire l’istituzione di una nuova sede farmaceutica, ma il Regio Decreto del 1934 ha previsto anche eccezioni per poter sempre garantire a tutti l’assistenza farmaceutica. Al riguardo il Consiglio di Stato ha recentemente sentenziato.
Nella giurisprudenza dei Tar non c’è identità di interpretazioni della normativa che regola il sistema di distribuzione sul territorio degli esercizi farmaceutici. Lo strumento tecnico è la pianta organica, redatta e revisionata con cadenza biennale. Le leggi vigenti prevedono, infatti, che l’esercizio farmaceutico possa essere ubicato seguendo il criterio demografico, cioè il rapporto farmacia/abitanti, e quello topografico, cioè in base alla distribuzione della popolazione sul territorio e alle relative condizioni di viabilità.
C’è, poi, un ulteriore disposizione normativa -che è l’art 4, 3° comma del RD 27 luglio 1934 n. 1265- il quale va a integrare il criterio demografico. Esso dispone che, nella dislocazione delle farmacie, bisogna tener conto anche dell’emergere di particolari esigenze legate all’assistenza farmaceutica locale, in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità. In buona sostanza, questo criterio può essere utilizzato soltanto quando esista un gruppo permanente e non fluttuante di popolazione che, per difficoltà collegate alla configurazione dei luoghi, non riesca o non possa accedere alle farmacie già esistenti.
Ebbene, con una recente decisione -la sentenza n. 8421 del 2023- il massimo organo di giustizia amministrativa, nel premettere l’esistenza di contrasti giurisprudenziali, ha indicato quale debba essere il criterio da seguire nella valutazione della distanza fra le diverse sedi per l’autorizzazione all’apertura di una nuova farmacia. Al riguardo precisa che le Autorità amministrative preposte a emettere la detta autorizzazione, al fine di raggiungere in modo coerente e sistematico l’obiettivo di assicurare un servizio farmaceutico adeguato, potrebbero perfino ampliare l’interpretazione della regola generale (di non violare il limite, oggi indicato in metri 200 dall’art. 1 della legge del 16 aprile 2024). Nel senso cioè di rendere possibile l’apertura di una farmacia non soltanto in casi del tutto eccezionali, ma ogni qualvolta la rigida applicazione della regola generale rischi di non garantire un accesso adeguato al servizio farmaceutico.
Conclude, infine, il Consiglio di Stato affermando che il parametro del criterio demografico è stabilito dalla legge solamente per stabilire il numero delle farmacie spettanti al Comune, e non anche per dimensionare le aree assegnate alle singole sedi, posto che gli utenti possono rivolgersi a qualsiasi farmacia, non essendo tenuti a servirsi da quella territorialmente competente secondo la loro residenza.
(Farma Mese N. 8-2024 ©riproduzione riservata)