Srl unipersonale: come funziona la società partecipata da un unico socio

A volte l’unione fa la forza, altre volte, invece, camminare da soli può avere il suo perché. Vediamo, quindi, come sia possibile “ballare da soli”, pur essendo in società.

In genere nel momento in cui si è soli la tipica forma di gestione della farmacia è l’impresa individuale: com’è possibile gestire da soli, ma in società, una o più farmacie?
Effettivamente l’impresa individuale è una modalità di gestione diffusa nel mondo farmacia, ma esiste anche un’entità giuridica che permette al titolare di svolgere la propria attività in forma societaria: la Srl unipersonale.

È come la classica Srl?
In parte. Quella unipersonale è una società partecipata da un unico socio, che al pari della Srl deve avere un capitale sociale minimo di 10.000 euro, ma che, diversamente dalla Srl, deve essere interamente versato in sede di costituzione della società. L’atto costitutivo (atto pubblico notarile) può essere adattato alle specifiche esigenze del socio unico, ma deve contenere le seguenti informazioni:
• dati anagrafici del socio unico;
• denominazione sociale con l’indicazione di Srl unipersonale;
• capitale sociale;
• attività svolta;
• norme sul funzionamento della società;
• dati di eventuali amministratori;
• luogo e data di sottoscrizione.
Una cosa fondamentale da ricordare è che in ogni atto e nella corrispondenza è obbligatorio indicare sempre che trattasi di una Srl unipersonale.

Come può il titolare, imprenditore individuale, diventare socio unico di una Srl unipersonale e come funziona l’amministrazione della società?
L’imprenditore individuale può diventare socio di tale società conferendo la propria azienda in una Srl unipersonale di nuova costituzione, operazione straordinaria vantaggiosa, perché fiscalmente neutra.
La disciplina della società in commento ricalca quella della Srl pluripersonale. Molto a grandi linee e, dato che “la scuola” è appena ricominciata, senza addentrarci in noiose differenze più da tecnici del mestiere, vi fornirò alcune nozioni base, da approfondire magari nel corso dell’anno: l’amministrazione può essere affidata allo stesso socio unico ovvero a un amministratore unico ovvero a un consiglio di amministrazione ovvero a più amministratori con firma tra loro congiunta o disgiunta.
Come per la Srl classica, l’attività di controllo è esercitata dal collegio sindacale ovvero dal sindaco unico oppure da un revisore legale dei conti. Se in altre tipologie di società di capitali l’organo di controllo e il revisore legale dei conti sono sempre obbligatori, non è detto che necessariamente lo siano nella Srl e in quella unipersonale. L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore legale dei conti scatta quando per due esercizi consecutivi è stato superato almeno uno dei seguenti limiti dimensionali:
totale dell’attivo dello stato patrimoniale: euro 4.000.000;
ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi: euro 4.000.000;
dipendenti occupati in media nell’esercizio: 20 unità.
L’obbligo di nomina in esame cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Impresa individuale e Srl unipersonale hanno lo stesso regime fiscale?
No, nel caso dell’impresa individuale il titolare è tassato “soltanto” ai fini Irpef, mentre l’Irap è stata abolita. La Srl unipersonale, invece, è soggetto passivo d’imposta Ires con l’aliquota del 24% ed è tassata ai fini Irap nella misura del 3,9%; l’utile -indisponibile, non distribuibile, finché non viene approvato il bilancio d’esercizio (ricordando precedenti interventi, occorre attendere la famosa primavera)- viene tassato in capo al socio unico nella misura del 26%.

Quali sono i pro e i contro della Srl unipersonale?

I pro sono:
responsabilità limitata per le obbligazioni sociali, ma, attenzione, l’organo amministrativo risponde per violazioni penali e violazione dell’obbligo di conservazione del patrimonio sociale (che è la garanzia per i creditori). E attenzione anche che, se la società si indebita, la responsabilità limitata perde colpi: nella realtà quotidiana, infatti, spesso accade che le banche pretendano dai soci fideiussioni personali a garanzia di prestiti alla società;
maggiore facilità nel trovare soci non operativi, ossia soci finanziatori, perché chi non opera direttamente nell’impresa preferisce assumere una responsabilità limitata all’esborso finanziario, ai denari che ci mette;
possibilità per il socio unico, che ha come bene principale del suo patrimonio la farmacia o più aziende, di coinvolgere in vita oppure per successione nell’attività anche i figli non farmacisti, consentendo agli stessi di godere della responsabilità limitata.

I contro della Srl unipersonale, invece:
maggiore complessità amministrativa e maggiori adempimenti burocratici, con conseguenti maggiori oneri amministrativi;
rigidità nella redazione del bilancio, dovendo rispettare i principi dell’Oic (Organismo italiano di contabilità), bilancio che è pubblico: questo significa che chiunque può prenderne visione, diversamente da quanto accade nel caso dell’impresa individuale;
impossibilità di prelevare gli utili in formazione, prelevabili, invece, in caso di impresa individuale;
limitazione nella deducibilità degli interessi passivi, piena deducibilità, invece, nell’impresa individuale.

Come sempre, cosa consiglia ai nostri lettori?
La scelta tra impresa individuale e Srl unipersonale dipende da molti fattori, quali, per esempio, le dimensioni della farmacia, l’entità degli utili e la strategia imprenditoriale oppure le esigenze personali o di famiglia (lasciare una parte dell’utile in azienda capitalizzandola oppure distribuirlo tutto).
La mission della società in esame è consentire al titolare di portare avanti la propria attività “in solitudo”, libero di scegliere come gestirla senza doversi confrontare con altri soci, avere la possibilità di ampliare il proprio business potendo, infatti, assumere la titolarità di più farmacie, beneficiare non solamente del regime fiscale delle società di capitali per quanto riguarda le imposte dirette, ma anche della protezione derivante dalla responsabilità limitata. A ciò si aggiunga, poi, il vantaggio fiscale offerto dall’essere già in società in caso di un’eventuale futura vendita dell’azienda: in tal caso il venditore (o meglio, il cedente) non verrà massacrato dal fisco ai fini Irpef, ma, trattandosi di cessione di quote di partecipazione societarie, sarà tassato nella misura del 26% o addirittura in misura inferiore qualora -come spesso è accaduto in passato e la storia tende a ripetersi- faccia di nuovo capolino la rivalutazione delle quote societarie. Tra l’altro il socio unico ha sempre la possibilità di accogliere successivamente altri soci: massima libertà e flessibilità, quindi.
In conclusione le considerazioni sopra svolte valgono in linea generale perché, come sempre, bisogna passare allo scanner il singolo caso concreto e le esigenze del titolare anche in termini di visione futura del proprio business, ponderando costi e benefici.

Autore

Related posts