Tar Sicilia: non condivisibile il blocco all’apertura di nuovi locali di pertinenza della farmacia

Molte perplessità ha suscitato l’ordinanza del Tar Sicilia, n. 00746 del 2024, pubblicata l’11 settembre scorso e relativa al blocco, in via cautelare, dell’apertura di nuovi locali di pertinenza della farmacia. Essa, infatti, mette sostanzialmente in discussione il nuovo ruolo assegnato dal legislatore alla “Farmacia dei servizi”.

Nella motivazione, sostiene che la Regione non avrebbe fatto una corretta applicazione della legge istitutiva della farmacia dei servizi (D.Lgvo n. 153 del 2009) per due motivi: primo, non è espressamente prevista in essa la possibilità di allargamento con altri locali come ambulatori medici; secondo, il sistema autorizzatorio, basato sul “silenzio assenso” e cioè sul principio che, in mancanza di impugnazione, l’autorizzazione concessa implicitamente acquisisce immediata efficacia, avrebbe avuto l’effetto di non assicurare i dovuti controlli, con l’ulteriore negativa conseguenza per la salute dei cittadini del territorio. Tale automatismo, infatti, comportava l’assenza di una possibilità di effettuare gli accertamenti necessari per certificare l’idoneità dei locali e la correttezza delle prestazioni sanitarie effettuate in essi.
Entrambi i motivi addotti non appaiono convincenti. Ecco per quali ragioni.

Dal 2018 agli esercizi farmaceutici (in Italia 19.997) con l’istituzione della “Farmacia dei servizi” è stato attribuito il compito molto importante di provvedere all’erogazione territoriale, in tempi ragionevoli, di alcune prestazioni sanitarie prima riservate ai soli medici. Questo allargamento delle competenze avrebbe comportato numerosi benefici per una maggiore tutela della salute dei cittadini, con effetto, tra l’altro, anche di una riduzione delle liste di attesa negli ospedali. In ragione di ciò, il legislatore ha attribuito agli esercizi farmaceutici la possibilità di effettuare numerose attività sanitarie. Esse riguardano la telemedicina, l’holter, l’elettrocardiogramma, le vaccinazioni, alcune indagini strumentali, la prenotazione ospedaliera, l’informazione, l’educazione sanitaria e altre ancora. Si tratta di prestazioni che ora possono essere praticate nelle farmacie e, di conseguenza, non sarebbe più necessario alcun organo di controllo.

Altrettanto poco condividibile appare il secondo motivo. E ciò in quanto l’atto autorizzatorio basato sul silenzio-assenso, contrariamente alla tesi del Tar, finisce per tutelare in modo più immediato e incisivo la salute, prevedendo l’immediata efficacia al provvedimento di apertura dei locali, con accelerazione dei tempi di erogazione delle prestazioni.

È auspicabile, quindi, che questa ordinanza di sospensione cautelare venga rivista nel successivo giudizio in sede di decisione definitiva con conseguente sentenza, il che dovrebbe avvenire nell’udienza fissata per il 14 gennaio 2025. In quella sede, il Tar Sicilia stabilirà se confermare l’ordinanza e ritenere l’illegittimità dell’atto regionale, oppure revocarla, affermando la sua legittimità in ragione dei nuovi compiti oggi assunti dalla farmacia dei servizi. La quale, per la sua prossimità ai cittadini del territorio, è diventata a tutti gli effetti non soltanto distributrice di farmaci, ma anche un importante centro erogatore di molteplici prestazioni sanitarie.

(Farma Mese N. 9-2024 ©riproduzione riservata)

 

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